Stampa

Sancito Accordo Stato- Regioni su attrezzature di lavoro e abilitazione degli operatori

Sancito Accordo Stato- Regioni su attrezzature di lavoro e abilitazione degli operatori

La Conferenza Stato – Regioni ha sancito un Accordo concernente “l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni”; entrerà in vigore il 12 marzo 2013.

L’Accordo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012, individua:

A) le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori:
piattaforme di lavoro mobili elevabili; gru a torre; gru mobile; gru per autocarro; carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo; carrelli semoventi a braccio telescopico; carrelli industriali semoventi; carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi; trattori agricoli o forestali; macchine movimento terra; pompa per calcestruzzo.


B) i soggetti formatori, la durata, indirizzi e requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-pratica per i lavoratori incaricati dell’uso di attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all’art. 71, comma 7.


Negli allegati sono precisati i requisiti di natura generale, ovvero idoneità dell’area e la disponibilità delle attrezzatura per i soggetti formatori (allegato I); le indicazioni per l’utilizzo della formazione e-learning (allegato II); i requisiti minimi dei programmi di corsi di formazione e loro valutazione (allegati III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X).


L’abilitazione deve essere rinnovata entro 5 anni dalla data di rilascio dell’attestato di abilitazione, previa verifica della partecipazione ad un corso di aggiornamento.


La durata minima dell’Aggiornamento è fissata in 4 ore, di cui almeno tre relative agli argomenti dei moduli pratici.

Viene previsto un periodo transitorio di 24 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo, per permettere ai lavoratori che al 12 marzo 2013 sono incaricati dell’uso delle attrezzature, di effettuare i corsi come disciplinati dall’accordo.


Una clausola di salvaguardia e non di regresso dispone che, qualora sia già in essere un sistema, disciplinato a livello regionale, di abilitazione alla conduzione delle attrezzature di lavoro corrispondente ai contenuti minimi dell’Accordo in oggetto, i corsi, le verifiche finali di apprendimento e i sistemi di documentazione amministrativa rimangono validi fino alla scadenza della validità dell’abilitazione (5 anni).

Scarica l’accordo (parte 1) in formato >.pdf<

Scarica l’accordo (parte 2) in formato >.pdf<