Dichiarazione F-Gas - Termine 31 Maggio 2018
In base alle prescrizioni stabilite all’art. 16 del D.P.R. 27-1-2012 n.43, entro il 31 maggio 2018 gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore, nonché dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 kg o più di gas fluorurati a effetto serra devono presentare a ISPRA la “Dichiarazione f-gas” relativa all’anno 2016.
Il Regolamento (UE) n. 517/2014 definisce all’art. 2 “operatore” la persona fisica o giuridica che esercita un effettivo controllo sul funzionamento tecnico dei prodotti e delle apparecchiature e degli impianti contemplati dal regolamento stesso.
L’art. 2 del D.P.R. 43/2012 stabilisce comunque che il proprietario dell`apparecchiatura o dell`impianto è considerato operatore qualora non abbia delegato ad una terza persona l`effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi.
Ai fini della dichiarazione le apparecchiature e sistemi considerati sono FISSI (cioè non in movimento durante il loro funzionamento) e appartengono alle seguenti tipologie:
- refrigerazione (cioè raffreddamento di spazi di immagazzinamento o prodotti al di sotto della temperatura ambiente; sono inclusi anche gli scambiatori di calore industriali);
- condizionamento dell’aria (raffreddare e/o controllare la temperatura dell’aria in ambienti confinati mantenendola ad un determinato livello)
- pompe di calore (estraggono energia dall’ambiente o da una fonte di calore di scarto per fornire calore utile, tipicamente sono apparecchiature ermeticamente sigillate)
- sistemi di protezione antincendio (installati in risposta ad un rischio di incendio specifico in uno spazio definito).
Inoltre, ciascuna apparecchiatura o sistema appartenente ad una delle citate tipologie deve contenere una carica circolante di 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra.
Nonostante l’entrata in vigore del nuovo Regolamento UE n. 517/2014, l’unità di misura del limite di carica di refrigerante ai fini della Dichiarazione F-Gas è sempre espresso in kg e non in CO2 equivalenti, e pari quindi a 3 kg.
L’Allegato I al Regolamento CE n.842/2006 identifica le 25 sostanze pure considerate ai fini della dichiarazione e stabilisce che i preparati o miscele da considerare sono tutti quelli che soddisfano contemporaneamente i seguenti criteri:
- contengono almeno una delle 25 sostanze pure elencate nell’allegato I.
- Il GWP complessivo della miscela deve essere maggiore o uguale di 150.
La lista delle sostanze pure e in miscela risultante, considerata ai fini della dichiarazione, è disponibile in formato pdf nella sezione “Informazioni utili” dei sistemi informativi ambientali di ISPRA relativa agli f-gas.
Si rammenta che l`R-22 non rientra fra i gas soggetti alla comunicazione attraverso il sito ISPRA da effettuarsi entro il 31 maggio.
La compilazione e la trasmissione della Dichiarazione devono essere effettuate esclusivamente attraverso l`apposita Piattaforma istituita presso l`Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).
Per ulteriori informazioni e approfondimenti, si rimanda alla pagina web dei sistemi informativi ambientali di ISPRA relativa agli f-gas.
http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas