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E' REATO INSTALLARE PONTEGGI SENZA MARCHIO FABBRICAZIONE

In materia di sicurezza sul lavoro in cantiere, la Corte di Cassazione ha statuito la sussistenza della responsabilità penale e la comminazione di un’ammenda nei confronti dell’imprenditore edile che fa installare un ponteggio senza marchio di fabbricazione (art. 135 del D.Lgs n. 81/2008), in quanto la struttura è da ritenersi abusiva.

 Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 27693 del 26 giugno 2014, ha chiarito che va esclusa la buona fede, poiché il datore di lavoro che opera in un ambito professionale particolare come le costruzioni ha l’obbligo di informarsi sulle disposizioni che regolano il settore edile, soprattutto su quelle inerenti la tutela della sicurezza e la prevenzione degli infortuni sul lavoro.