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Indennità disoccupazione: mobilità o NASpI?

Indennità di mobilità o NASpI? Indipendentemente da quella che risulta essere la scelta più conveniente, l’INPS boccia la possibilità di scegliere quale prestazione chiedere. Più in particolare l’Istituto vincola il lavoratore collocato in mobilità a seguito della relativa procedura alla richiesta dell’indennità di mobilità, senza possibilità di chiedere la NASpI.

A chiarirlo è la Circolare INPS 142/2015 con la quale illustra anche le principali differenze tra i due istituti:

“Nell’ipotesi di licenziamento collettivo a seguito di procedura di cui agli artt. 4 e 24 della Legge n.223 del 1991, il lavoratore che abbia presentato apposita domanda di indennità di mobilità accede esclusivamente alla indennità di mobilità, in presenza di tutti i requisiti legislativamente previsti; pertanto, sussistendo i requisiti di accesso a tale prestazione, il lavoratore non ha facoltà di optare tra l’indennità di mobilità e l’indennità di disoccupazione NASpI”.

Secondo quanto precisato dall’INPS, dunque, i lavoratori interessati da una procedura dilicenziamento collettivo da aziende rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell’intervento straordinario di integrazione salariale e appartenenti a particolari settori economico-produttivi possono accedere esclusivamente all’indennità di mobilità ordinaria, l’alternativa della NASpI scatta solo nel caso in cui la domanda di indennità di mobilità venga respinta.

In generale la prestazione di disoccupazione NASpI è rivolta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione a seguito di licenziamento individuale, licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione di cui all’art. 6 del D. Lgs. n.23 del 2015, dimissioni per giusta causa (individuate dalla giurisprudenza), nonché risoluzione consensuale (esclusivamente se avvenuta secondo la procedura di cui all’art. 7, L. 604/1966)

Fonte: Circolare INPS 142/2015.