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Comunicato Ministero Lavoro per decreto nuovi criteri concessione ammortizzatori sociali in deroga

Dal sito COLACI'S BLOG di Francesco Colaci.

Comunicato 28 novembre 2013

Con riferimento allo schema di decreto interministeriale concernente i nuovi criteri per la concessione, a partire dal 2014, degli ammortizzatori sociali in deroga, di cui un’agenzia ha anticipato alcuni dettagli, si precisa che lo stesso è stato trasmesso alla Conferenza Stato Regioni, primo passo della procedura prevista dall’art. 4 del decreto legge 54/2013. Tale procedura prevede anche la consultazione delle Parti Sociali, che saranno convocate a breve, e i pareri delle commissioni parlamentari competenti. Solo al termine di tale iter, il decreto verrà perfezionato, anche sulla base delle osservazioni formulate nel corso di quest’ultimo.

 

Premesso quanto sopra ,di seguito si precisa cosa dovrebbe prevedere ,secondo le notizie di stampa,l’atteso decreto interministeriale.

 

Sono varie le novità previste per contenere la restringere la platea dei beneficiari e per realizzare un ricorso più virtuoso alle specifiche risorse fornite dalla fiscalità generale.

 

Aumenta da 90 giorni a 12 mesi l’anzianita’ presso l’ aziendale necesaria ai lavoratori per poter accesdere alla cassa integrazione in deroga sarano esclusi sia gli apprendisti che i dipendenti di aziende in fallimento. In previsione della cancellazione,sono stabiliti termini piu’ contenuti per l’indennita’ in mobilita’ in deroga ,mentre per i lavoratori del Sud il trattamente sara’ un po’ piu’ lungo

 Le novità scatteranno dal 1° gennaio 2014, e si applicheranno ai lavoratori non coperti più dagli altri ammortizzatori sociali. Attualmente i sussidi in deroga sono concessi o prorogati in deroga alla normativa vigente. Il trattamento concesso o prorogato in deroga ha una prima durata massima di dodici mesi e può essere prorogato per periodi massimi di 12 mesi ,tanto che ,soprattutto nel meridione ,si registrano casi di trattamenti che durano da anni.

 

La cigd ,destinata ad operai ,impiegati e quadri può essere concessa:

1) nel 2014 per un periodo non superiore a 8 mesi nell’arco dell’anno;

2) nel 2015 per un periodo non non superiore a 5 mesi nell’arco di un anno e ad 11 mesi nell’arco di un biennio mobile.

Riguardo all’indennita’ di mobilità in deroga,si prevede la presentazione della
domanda a pena di decadenza entro 60 giorni dalla data del licenziamento o dalla scadenza della precedente prestazione. 

Nel 2014 il trattamento di mobilità in deroga viene concesso: 

a) ai beneficiari per 3 anni o più, anche non continuativi, spettera’ un periodo massimo di 5 mesi non ulteriormente prorogabili. Più ulteriori 3 mesi nel caso di lavoratori del Mezzogiorno 

b) ai per meno di 3 anni spetteranno ulteriori 7 mesi, non prorogabili. Più 3 mesi nel caso di lavoratori del Mezzogiorno

Infine , dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016 il trattamento di mobilità in deroga non spettera’ più ai lavoratori che già ne hanno beneficiato per 3 anni o più, anche non continuativi.,mentre per i restanti lavoratori spettera’ per non più di 6 mesi, non prorogabili.ovvero per non piu’ di 8 mesi non prorogabili nel caso di lavoratori del Mezzogiorno