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Comunicazione PEC al Registro imprese

Con l’approvazione del Decreto sviluppo la comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle imprese slitta al 30 giugno 2012. Tutte le società di persone e di capitali iscritte al Registro delle Imprese dovranno essere dotate di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) alla quale chiunque, comprese le Pubbliche Amministrazioni, potrà trasmettere comunicazioni destinate all’impresa.

Per le società di nuova costituzione, a partire dal 29 novembre 2008, la comunicazione dell’indirizzo PEC va presentata al momento della richiesta di iscrizione della società nel Registro delle Imprese. Per le società già costituite a quella data la PEC deve essere comunicata al Registro Imprese obbligatoriamente entro e non oltre il 30 giugno 2012.

Obbligate alla comunicazione sono: le società di capitali e di persone, le società semplici, le società cooperative, le società in liquidazione, le società estere che hanno in Italia una o più sedi secondarie. Le imprese individuali e tutte le imprese che non sono costituite in forma societaria sono escluse.

La posta certificata (denominata CEC-PAC) distribuita al cittadino dal Ministero della Pubblica Amministrazione, però, è riservata "al cittadino" e non può essere utilizzata dalle imprese per l’adempimento di cui si tratta.

Si può verificare se la propria PEC è iscritta al Registro delle Imprese consultando il sito www.registroimprese.it. In caso di omessa o ritardata richiesta di iscrizione di indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) si applicano le sanzioni previste dell’art. 2630 del Codice Civile.

(Fonte: Camera dei commercio di Pescara)