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Infortunio sul Lavoro e malattia professionale

Gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sono gli eventi coperti dall’assicurazione INAIL.
E’ considerato infortunio quello avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, da cui è derivata la morte o una inabilità permanente al lavoro,assoluta o parziale,ovvero una inabilità temporanea assoluta che comporti l’astensione dal lavoro per più di tre giorni(artt.2 e 210 D.P.R. 30 giugno 1965,n.1124).
Il requisito della occasione di lavoro sussiste ogni qualvolta l’infortunio sia collegato con un nesso causa – effetto con l’attività lavorativa.

IL LAVORATORE

Il lavoratore deve dare notizia dell’infortunio al datore di lavoro.
In caso di infortunio,anche in itinere,il lavoratore deve immediatamente avvisare o far avvisare,nel caso in cui non potesse,il proprio datore di lavoro;la segnalazione dell’infortunio deve essere fatta anche nel caso di lesioni di lieve entità.

In base alla gravità dell’infortunio,il lavoratore può:

- rivolgersi al medico dell’azienda,se è presente nel luogo di lavoro;
- recarsi o farsi accompagnare al Pronto Soccorso nell’ospedale più vicino;
- rivolgersi al suo medico curante.

In ogni caso,occorre spiegare al medico come e dove è avvenuto l’infortunio.

Il certificato medico.
Il medico rilascia un primo certificato in più copie,nel quale sono indicati la diagnosi ed il numero di giorni di inabilità temporanea assoluta al lavoro;una copia deve essere subito consegnata al proprio datore di lavoro(direttamente o tramite altre persone,familiari,amici),una copia deve essere conservata in originale dal lavoratore;in caso di ricovero,sarà l’ospedale a inviare direttamente la copia dei certificati all ‘INAIL e al datore di lavoro.

Cosa succede quando il certificato medico che attesta l’assenza dal lavoro non viene presentato all’ente competente.
Tale situazione si verifica quando il certificato medico di infortunio viene inviato all'INPS piuttosto che all'INAIL e,viceversa,il certificato di malattia comune perviene all'INAIL piuttosto che all'INPS.Al fine di chiarire la competenza nei casi dubbi , INAIL ed INPS hanno stipulato una convenzione che consente al lavoratore,a seguito di verifiche effettuate dai due enti,di non perdere la tutela che viene comunque anticipata,in presenza dei necessari presupposti,per i periodi di assenza dal lavoro,dal primo ente a cui il lavoratore si è rivolto per denunciare il proprio caso.

Cosa fare se il datore di lavoro non denuncia l'infortunio.
Dopo essere stato informato dell'incidente,il datore di lavoro ha due giorni di tempo per presentare all'INAIL la denuncia di infortunio.L'obbligo di denuncia non c'è se,in base al certificato medico ed alla relativa prognosi,l'infortunato viene dichiarato guaribile in tre giorni oltre a quello dell'evento.Se il datore di lavoro non dovesse denunciare all'INAIL l'infortunio,può farlo il lavoratore inviando all'INAIL il certificato medico.

Come comportarsi in caso di ricaduta.
Se dopo la ripresa dell'attività lavorativa il lavoratore si sente male per motivi conseguenti all'infortunio e torna al pronto soccorso o dal proprio medico,nel certificato rilasciato deve essere specificato che si tratta di ricaduta dall'infortunio già comunicato e tale certificato va inviato al datore di lavoro ed all'INAIL.

IL DATORE DI LAVORO

Gli obblighi in caso di infortunio sul lavoro.
Per gli infortuni occorsi alla generalità dei lavoratori dipendenti o assimilati,prognosticati non guaribili entro tre giorni, escluso quello dell'evento,il datore di lavoro ha l'obbligo di inoltrare la denuncia/comunicazione di infortunio entro due giorni dalla ricezione del certificato medico(art.53 del testo Unico D.P.R.n.1124 del 30 giugno 1965),indipendentemente da ogni valutazione rispetto alla ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità.
A decorrere dal 1° luglio 2013 la denuncia/comunicazione di infortunio deve essere trasmessa all'INAIL esclusivamente per via telematica dai datori di lavoro tenuti a tale obbligo,senza necessità di invio contestuale del primo certificato medico(Decreto ministeriale 15 luglio 2015),il quale dovrà essere successivamente inoltrato solo su espressa richiesta dell'istituto assicuratore nelle ipotesi in cui non sia stato direttamente inviato dal lavoratore o dal medico certificatore.

Tali datori di lavoro sono tenuti, invece, ad allegare copia del certificato medico qualora provvedano alla denuncia/comunicazione di infortunio con invio del modulo 4 bis Prest.mediante Pec,nei casi eccezionali in cui non sia possibile adempiere all'obbligo in modalità telematica.

Cosa fare quando la prognosi si prolunga oltre il terzo giorno escluso quello dell'evento.
Il datore di lavoro deve inoltrare la denuncia/comunicazione entro due giorni dalla ricezione del nuovo certificato medico.In caso di infortunio mortale o con pericolo di morte,deve segnalare l'evento entro ventiquattro ore e con qualunque mezzo che consenta di comprovarne l'invio,fermo restando comunque l'obbligo di inoltro della denuncia/comunicazione nei termini e con le modalità di legge( articolo 53,comma 1 e 2 del Testo Unico n.1124/1965).Per gli infortuni prognosticati non guaribili entro tre giorni,escluso quello dell'evento,il datore di lavoro deve inviare una copia della denuncia/comunicazione di infortunio all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza(articolo 54 del Testo Unico n.1124 /1965).


Il trattamento dei casi malattia-infortunio in ambito INAIL.
La malattia infortunio consiste in un processo morboso conseguente alla penetrazione nell'organismo umano di germi patogeni.
La caratteristica principale di questo tipo di patologie è che,dal punto di vista assicurativo,esse vengono giuridicamente qualificate come infortuni sul lavoro in quanto la causa virulenta viene assimilata alla causa violenta.La tutela assicurativa delle patologie in questione come infortuni sul lavoro consente all'INAIL di erogare le prestazioni di legge già nella fase del contagio se noto,che determini,anche per motivi profilattici,l'astensione temporanea dal lavoro.Tuttavia,se l'episodio che ha determinato il contagio non sia percepito o non possa essere provato dal lavoratore,si può presumere che lo stesso si sia verificato in considerazione delle mansioni e di ogni altro indizio che deponga in tal senso.Ciò premesso,si specifica che,nell'ipotesi in cui la malattia infortunio determini astensione dal lavoro per un periodo superiore a tre giorni oltre quello dell'evento, il datore di lavoro dovrà effettuare,come per tutti gli altri casi di infortunio,la denuncia all'Istituto assicuratore;nell'ipotesi in cui,invece,non vi sia astensione dal lavoro o questa sia inferiore al periodo sopra indicato,pur non ricorrendo l'obbligo di inoltrare la denuncia ai fini assicurativi all'Istituto,sarà opportuno che il datore di lavoro provveda comunque a tale adempimento al fine di consentire all'Istituto di ottenere tutte le informazioni necessarie all'erogazione tempestiva delle prestazioni previste per tali fattispecie(profilassi,eventuali vaccinazioni).Ne consegue che,in tutti i casi in cui il datore di lavoro opterà per la denuncia di malattia infortunio compilando l'apposito campo,l'Istituto provvederà alla trattazione dell'evento infortunistico secondo le consuete modalità.

Esempi di malattie infortunio.

 epatite virale contratta,ad esempio,dal personale sanitario;
 echinococcosi da cui possono essere contagiati i lavoratori a contatto con pelli fresche ad esempio nelle attività di macellazione;
 tetano,al quale sono esposti in modo particolare i lavoratori che devono maneggiare arnesi in ferro o che abbiano contatti con il letame;
 brucellosi, alla quale sono esposti in modo particolare i lavoratori addetti alla mungitura degli ovini e dei bovini.

Criteri di individuazione dell'Autorità locale di Pubblica Sicurezza cui inviare la denuncia/comunicazione di infortunio.


Ai sensi dell'articolo 54 del Testo Unico n.1124/1965,il datore di lavoro deve dare notizia all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza di ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni.

A tal riguardo si ricorda che:

 i datori di lavoro devono provvedere a tale adempimento nel termine di due giorni e nei confronti dell'Autorità di Pubblica Sicurezza del comune in cui è avvenuto l'infortunio;se l'infortunio è avvenuto in viaggio e in territorio straniero,la notizia deve essere data all'Autorità di Pubblica Sicurezza nella cui circoscrizione è compreso il primo luogo di fermata in territorio italiano;
 le attribuzioni dell'Autorità locale di Pubblica Sicurezza sono esercitate dal Capo dell'Ufficio di Pubblica Sicurezza del luogo.Nei capoluoghi di provincia il Questore è anche autorità locale di Pubblica Sicurezza;negli altri comuni a ricoprire questo ruolo sono i funzionari preposti ai Commissariati di Polizia.Ove non siano istituiti tali commissariati,,le attribuzioni di Autorità locale di Pubblica Sicurezza sono esercitate dal Sindaco nella sua qualità di Ufficiale del Governo.
 I datori di lavoro soggetti all'obbligo dell'assicurazione INAIL devono provvedere a tale adempimento inviando copia della denuncia di infortunio;
 se per denunciare l'infortunio si utilizza la procedura telematica,all'Autorità di Pubblica Sicurezza andrà comunque inviata una stampa cartacea del modulo di denuncia di infortunio da estrarre dalla procedura.

Termini e contenuti della denuncia.

La denuncia deve essere effettuata entro gli stessi termini previsti per la denuncia all'INAIL e deve contenere:
- il nome,cognome,la ditta,la ragione sociale o denominazione sociale del datore di lavoro;
- il luogo,il giorno,l'ora in cui è avvenuto l'infortunio;
- la natura e la causa accertata o presunta dell'infortunio e le circostanze nelle quali esso si è verificato,anche in riferimento ad eventuali carenze di misure di igiene e prevenzione;
- il nome,il cognome, il codice fiscale,l'età,la residenza e l'occupazione abituale della persona rimasta lesa;
- lo stato di quest' ultima,le conseguenze probabili dell'infortunio ed il tempo in cui sarà possibile conoscere l'esito definitivo;
 il nome,il cognome e l'indirizzo dei testimoni dell'infortunio.

E' considerata malattia professionale ,e come tale indennizzabile,qualsiasi infermità di cui sia comunque provato il rapporto causale diretto con il lavoro(artt.3 e 211 del D.P.R. 30 giugno 1965,n.1124;INAIL circ.29 aprile1991,n.29).

IL LAVORATORE

Il lavoratore deve denunciare al datore di lavoro la malattia professionale entro il termine di quindici giorni dalla sua manifestazione;il ritardo nella denuncia comporta la perdita del diritto all'indennità per il periodo precedente.Quando la malattia non determini astensione dal lavoro o si manifesti dopo che l'assicurato ha cessato di prestare la propria opera nella lavorazione,non c'è un termine preciso:l'INAIL indennizzerà a partire dalla data della segnalazione del caso all'Istituto assicuratore,e cioè dalla data di arrivo del certificato medico.
La manifestazione della malattia professionale coincide con la sua effettiva verificazione.
Per le cosiddette malattie tabellate, nella tabella allegata al D.M. 9 aprile 2008,è stato previsto anche un termine entro il quale la malattia può manifestarsi,a partire dal momento in cui il lavoratore non è più stato adibito alla lavorazione.
In questo caso si presume,senza necessità di ulteriori prove,che la malattia conseguita sia diretta conseguenza della lavorazione.

Nell'ipotesi in cui la malattia si manifesta oltre i termini fissati nella tabella,il lavoratore deve dimostrare che la malattia stessa è stata provocata dal rischio tabellato cui era esposto;a tale scopo deve esibire:
 idonea documentazione sanitaria attestante il nesso eziologico tra attività e malattia prevista nella tabella;
 elementi probatori,con riscontro obiettivo,dell'esposizione al rischio previsto nella tabella(natura,durata,intensità,ecc.).
Per le malattie non previste nella tabella il lavoratore deve dimostrare ,secondo le norme del diritto comune,i fatti che costituiscono fondamento del diritto che intende esercitare,cioè l'esistenza di una malattia contratta nell'esercizio ed a causa dell'attività lavorativa prestata.A tal fine dovrà esibire:
 idonea documentazione sanitaria attestante la natura professionale della malattia;
 elementi probatori con riscontro obiettivo della esposizione al rischio che ha determinato la malattia stessa.

IL DATORE DI LAVORO

La denuncia delle malattie professionali deve avvenire entro i cinque giorni successivi a quello nel quale il prestatore d'opera ha fatto denuncia al datore di lavoro della manifestazione della malattia,corredata dal certificato medico;l'obbligo di trasmettere all'INAIL la denuncia resta a carico del datore di lavoro anche nel caso in cui il lavoratore abbia presentato il certificato medico direttamente all'INAIL.Il datore di lavoro che trasmette la denuncia di malattia professionale per via telematica è tenuto ad inviare il certificato medico solo su espressa richiesta dell'Istituto nelle ipotesi in cui non sia stato direttamente inviato dal lavoratore o dal medico certificatore(D.M. 30 luglio 2010;INAIL comunicato 30 agosto 2010 e circolare 15 settembre 2010,n.36).
Non è necessaria la denuncia all'Autorità di Pubblica Sicurezza.
A seguito della denuncia di malattia professionale da parte del datore di lavoro,il medico deve redigere un certificato contenente ,oltre l'indicazione del domicilio dell'ammalato e del luogo dove questi si trova ricoverato,una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata dall'ammalato stesso e di quella rilevata dal medico certificatore.I medici certificatori hanno l'obbligo di fornire all'Istituto tutte le notizie che esso reputi necessarie(art.53,c.5,D.P.R. 30 giugno 1965,n.1124).

Sanzioni.

In caso di denuncia mancata,tardiva,inesatta oppure incompleta, sia all'INAIL che all'Autorità di Pubblica Sicurezza,si applica la sanzione amministrativa da 1.290 euro a 7.745 euro,quali che siano le conseguenze derivanti dalla tecnopatia contratta dal lavoratore.A queste violazioni ,che rientrano tra quelle “sanabili”a norma di legge è applicabile,anche quando vengono rilevate d'ufficio e ancorchè “ora per allora”,la procedura di diffida obbligatoria di cui all'articolo 13 del D.Lgs.n.124/2004 che ammette il trasgressore al pagamento della sanzione nella misura minima edittale(1.290 euro).
Nel caso in cui la sede INAIL riceva il certificato medico attestante l'infortunio o la malattia professionale ma non la relativa denuncia,l'Istituto deve provvedere a richiederla al datore di lavoro con apposito atto istruttorio.Qualora quest'ultimo provveda all'invio della denuncia entro i termini di legge,non verrà avviata la procedura sanzionatoria di cui alla legge n.689/1981.

L'A.P.I. Associazione delle Piccole e Medie Industrie della Provincia di Teramo continua la sua opera di sensibilizzazione del rispetto delle norme sulla salute e la sicurezza sul lavoro;con questo articolo vogliamo risvegliare ed ovviare alla situazione di inerzia di coloro che preferiscono magari contare sulla presunta inadeguatezza dei servizi di sorveglianza per non affrontare l'eliminazione delle situazioni di rischio ,condotta qualificata da disvalore sociale,e non ricercare,invece,altre soluzioni alle inadempienze,che probabilmente potrebbero essere risolte sul piano amministrativo o potrebbero essere affrontate più sul tema delle soluzioni idonee e consentire un rapido adempimento, piuttosto che sul terreno della repressione.

SIAMO A VOSTRA DISPOSIZIONE .

 


Teramo,13 ottobre 2015